Art. 19.
(Funzioni del consiglio regionale
dell'ordine).

      1. Il consiglio regionale dell'ordine esercita le seguenti funzioni:

          a) elegge, al suo interno, entro un mese dalla sua costituzione, il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;

          b) conferisce eventuali incarichi ai consiglieri, ove necessario;

          c) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale del bilancio preventivo e del conto consuntivo che propone all'approvazione dell'assemblea;

          d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

          e) cura la tenuta dell'albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;

          f) provvede alla trasmissione di copia dell'albo e degli aggiornamenti annuali al Ministero della giustizia, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consiglio regionale dell'ordine;

          g) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale, ove richiesti;

          h) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette a impedire l'esercizio abusivo della professione;

          i) adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 14;

          l) emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine, tenuto conto delle norme sul funzionamento adottate ai sensi dell'articolo 21;

          m) determina i contributi annuali degli iscritti per la copertura delle spese di

 

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funzionamento e provvede agli adempimenti per la riscossione degli stessi;

          n) su indicazione del Consiglio nazionale dell'ordine, promuove e organizza annualmente uno o più corsi di formazione professionale, in collaborazione con l'università e con il CONI, per gli iscritti all'albo;

          o) comunica preventivamente al Ministro dell'università e della ricerca, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative, l'effettuazione dei corsi di cui alla lettera n) nonché i relativi programmi;

          p) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita al Consiglio nazionale dell'ordine.